Adeguamento al PPR
L’adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (Del.GR 36/7 del 5 settembre 2006) è per il PUC di Arbus non solo un obbligo normativo, ma la naturale cornice di riferimento metodologico, in cui il concetto di paesaggio rappresenta la bussola di orientamento delle scelte per il governo del territorio, in un approccio metodologico contemporaneo che si allontana dalla pura zonizzazione per arrivare ad un progetto di governo del territorio.
E’ per questo motivo
che il PUC si confronta con gli strumenti elaborati in altre Regioni e con
approcci europei, arricchendo l’apparato normativo vigente, con la bibliografia
della disciplina di settore e con possibili futuri dispositivi di governo del
territorio.
L’adeguamento al PPR
avviene in coerenza con l’art. 107 delle NTA, per cui il PUC:
-
individua
i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità
paesaggistiche;
-
definisce
le condizioni di assetto per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile;
-
determina
le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni
urbanistiche in considerazione dei valori paesaggistici riconosciuti nel
territorio comunale;
-
individua,
sulla base della tipizzazione del PPR, gli elementi areali e puntuali del
territorio sottoposti a vincolo in quanto beni paesaggistici e beni identitari;
-
stabilisce
le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio
territorio;
-
individua
i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
-
regola e
ottimizza la pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale,
migliorando la salubrità dell’ambiente urbano e i valori paesaggistici;
-
identifica
cartograficamente in maniera puntuale gli elementi dell’assetto insediativo, le
componenti di paesaggio, i beni paesaggistici e i beni identitari;
-
segnalare
le opere incongrue (detrattori) e le opere di qualità esistenti nel proprio
territorio.
Nel fare questo sono
tenuti a riferimento le finalità del PPR espresse nell’art. 1 e i principi
espressi nell’art. 3 delle NTA, che opportunamente esplicitati divengono
principi ed obiettivi del PUC:
-
il
controllo dell’espansione dei centri abitati e la gestione dell’ecosistema
urbano secondo il principio di precauzione;
-
la
conservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale;
-
l’alleggerimento
della pressione urbanistica eccessiva, in particolare nelle zone costiere;
-
le
politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica
e le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili;
-
la
protezione del suolo con la riduzione di erosioni;
-
la
conservazione e il recupero delle grandi zone umide;
-
la
gestione e il recupero degli ecosistemi marini;
-
la
conservazione e la gestione di paesaggi d’interesse culturale, storico,
estetico ed ecologico;
-
l’adeguata
compatibilità delle misure di sviluppo che incidono sul paesaggio;
-
il
recupero dei paesaggi degradati dalle attività umane.
Oltre questi
articoli tutti gli articoli delle NTA del PPR sono elementi di riferimento
progettuale e coerenza per le scelte di piano, ad iniziare da:
-
il
recepimento della fascia costiera (art. 19 e succ.) quale linea di demarcazione
della ponderazione delle scelte di trasformazione;
-
la
trasposizione degli usi del suolo e della vegetazione nella valutazione
dell’incidenza delle scelte sulle componenti di paesaggio con valenza
ambientale (art. 21 e succ.);
-
l’esaltazione
del ruolo delle aree naturalistiche istituzionalmente tutelate (at. 33) e i
siti di Rete Natura 2000 (art. 34) nel progetto urbanistico;
-
il
riconoscimento della matrice storica degli insediamenti urbani (art. 51 e
succ.) trasposta nel progetto di zona, a prescindere dalle innumerevoli
trasformazioni incongrue per orientare alla qualità del progetto
architettonico;
-
l’individuazione
e catalogazione del patrimonio storico-culturale (art. 49 e succ.) quale
fondamento della tutela dell’identità del territorio;
-
l’orientamento
delle trasformazioni dell’edificato urbano (art. 63 e succ.), degli
insediamenti specializzati (art. 85 e succ.), degli insediamenti turistici
(art. 88 e succ.), degli elementi
infrastrutturali (art. 102 e succ.) verso la qualità del progetto
paesaggistico (inteso come progetto “del” paesaggio e non “nel” paesaggio).
> Il Piano Paesaggistico Regionale
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